Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona. “La frode in assicurazione”.

By Febbraio 21, 2021 Febbraio 23rd, 2021 corsisti

Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona. “La frode in assicurazione”.

La fattispecie di reato di frode in assicurazione” è disciplinata ai sensi e per gli effetti dell’art. 642 del codice penale.

La norma è posta a tutela dell’integrità patrimoniale delle imprese di assicurazione e della buona fede contrattuale.

L’art. 642 c.p.:  Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distruggedisperdedeteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale [582] o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l’intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

 

Il soggetto attivo. L’assicurato.

In tema di reati contro il patrimonio, la fattispecie prevista dall’art. 642 c.p., costituisce un’ipotesi speciale di truffa e non integra un reato “proprio” attribuibile esclusivamente al contraente del rapporto assicurativo, ma può essere ravvisata in ogni azione fraudolenta diretta a ledere il patrimonio delle compagnie assicuratrici attraverso la manipolazione illecita del rapporto contrattuale, attuabile anche da soggetti estranei al sinallagma[1].

Parte delle dottrina,  invece, anche in virtù di meno recenti pronunce giurisprudenziali, tiene a qualificare l’art. 642 c.p., come reato proprio, in quanto può essere commesso solamente dall’assicurato.

Esso richiede come presupposto, che tra l’agente e parte offesa, sussista un valido contratto di assicurazione per cui l’azione del primo induca l’assicuratore a risarcirgli il danno[2].

Ove un terzo, estraneo al rapporto assicurativo e all’insaputa dell’assicurato, commetta una simulazione di infortunio al fine di conseguire il prezzo dell’assicurazione risponde di truffa – consumata o tentata – nei confronti dell’assicurato e non già del delitto di cui all’art. 642 c.p., essendo del tutto estraneo al rapporto assicurativo[3].

 

Elemento Oggettivo. La configurabilità del reato.

Il reato di frode in assicurazione si presenta nelle vesti di una norma penale mista del tutto peculiare, essa punisce sotto la sintetica ed unica denominazione di “frode assicurativa”, due diverse ipotesi di illecito penale: il fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e la mutilazione fraudolenta della propria persona.

Questa, prevede nei suoi commi I e II, cinque diverse fattispecie di reato – in particolare, il danneggiamento dei beni assicurati e la falsificazione o alterazione della polizza, nel comma I; la mutilazione fraudolenta della propria persona, la denuncia di un sinistro non avvenuto e la falsificazione o alterazione della documentazione relativi al sinistro, nel comma II – che, ove ricorrano gli estremi fattuali, possono concorrere fra loro[4].

Ai fini della configurabilità del delitto di frode in assicurazione, la nozione di “sinistro”, prevista dal comma II dell’art. 642 c.p., si riferisce non solo all’ipotesi dell’incidente stradale ma a qualsiasi evento pregiudizievole del contratto assicurativo, che fa sorgere in capo a questi il diritto di rivalsa o al risarcimento[5].

Per quanto riguarda, innanzitutto, il reato di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati, ai sensi del comma I dell’art. 642 del c.p., esso punisce chi distrugge, disperde, deteriora od occulta cose assicurate di sua proprietà, oppure falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione.

La fattispecie di mutilazione fraudolenta della propria persona, ai sensi del II comma, si configura, invece, in capo al soggetto che cagiona a sé stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione prodotta da un infortunio, oppure denuncia un sinistro non accaduto, o, ancora, distrugge, falsifica, altera o precostituisce degli elementi di prova o la documentazione relativa ad un sinistro.

Entrambe le fattispecie criminose sono, tuttavia, accomunate dal medesimo elemento soggettivo, essendo richiesta la sussistenza, in capo all’agente del dolo specifico, consistente nel fine di conseguire, per sé o per altri, l’indennizzo o, comunque, un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione.

Da ciò deriva che, entrambe le ipotesi di reato disciplinate dall’art. 642 del c.p., sono volte a tutelare l’interesse dell’assicuratore a non subire delle diminuzioni patrimoniali pagando degli indennizzi assicurativi non dovuti.

Con riferimento, innanzitutto, all’ipotesi del fraudolento danneggiamento di beni assicurati, la condotta tipica può consistere, in primo luogo, nel distruggere, disperdere, deteriorare od occultare cose di proprietà dello stesso soggetto agente.

In questo caso, dunque, l’oggetto materiale del delitto è rappresentato dalle cose di proprietà dell’agente che siano oggetto di un contratto di assicurazione.

“Considerato che la cosa deve essere di proprietà del soggetto attivo, non è configurabile il reato in esame ma, eventualmente, la truffa, ex art. 640 del c.p., qualora l’agente esplichi la propria condotta criminosa nei confronti di una cosa altrui, da lui assicurata a proprio favore”.

Dunque, all’ipotesi del fraudolento danneggiamento di beni assicurati, l’evento naturalistico è rappresentato dalla distruzione, dalla dispersione, dal deterioramento o dall’occultamento della cosa di proprietà dell’agente. Sempre con riferimento all’ipotesi delineata dal primo comma della norma in esame, la condotta criminosa può, altresì, consistere nella falsificazione o nell’alterazione di una polizza o della documentazione richiesta per la stipula di un contratto di assicurazione[6].

Rispetto alla seconda ipotesi criminosa – c.d. mutilazione fraudolenta della propria persona – consiste, invece, nel produrre << a sé stesso una lesione personale >> ovvero <<nell’aggravare le conseguenze della lesione prodotta dall’infortunio>>.

La norma rende così punibile una lesione che il soggetto provoca a sé stesso, di regola irrilevante dal punto di vista penalistico, per ragioni di opportunità connesse agli scopi presi di mira, ovverosia per conseguire un ingiusto profitto.

Questa peculiare autonomia degli obiettivi di tutela si riflette nella interpretazione del termine <<lesione>>: esso infatti è inteso dalla dottrina tradizionale come mera alterazione fisica prodotta da un fattore traumatico, con la conseguenza di escludere dal suo ambito applicativo tutte le alterazioni funzionali dell’organismo[7].

Per vero, appare, più conforme alla ratio della incriminazione, intendere il termine lesione come sinonimo di malattia, comprensivo quindi di tutte le alterazioni funzionali dell’organismo, sganciando così, l’interpretazione del presupposto tacito della presenza di un fatto violento.

A sua volta, la seconda condotta – quella cioè dell’aggravamento – implica un aumento della gravità della lesione senza che si verifichi il passaggio da una tipologia all’altra di lesione previste dagli artt. 582 e 583 c.p., (lesione lieve, grave, gravissima).

Una ulteriore novità introdotta, poi, nel 2002, concerne la punibilità di chi denuncia un sinistro non avvenuto <<falsità ideologica>> ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro <<falsità materiale>>[8].

 

La componentistica psicologica del reato.

L’elemento psicologico non presenta aspetti problematici.

L’agente, l’assicurato, deve avere la consapevolezza della validità del contratto assicurativo, insieme alla coscienza e volontà di tutti gli altri elementi del fatto, cioè: “il dolo specifico, costituito dalle finalità di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, serve a differenza a differenziare la frode in assicurazione dal delitto di truffa[9]”.

 

La consumazione dell’illecito.

Il conseguimento del profitto come circostanza aggravante.

Il reato di frode nelle assicurazioni si ritiene perfezionato nel momento e nel luogo in cui si realizza la singola condotta criminosa[10].

Per la prima ipotesi criminosa descritta all’art. 642 c.p., l’illecito è consumato a prescindere dal conseguimento effettivo dell’indennizzo, quindi a nulla rileva la non avvenuta riscossione del premio dell’assicurazione; per la mutilazione fraudolenta della propria persona, invece, si verifica appena l’agente abbia cagionato a sé stesso una lesione personale, e poi “informato l’assicurazione”.   Il conseguimento dell’intento è considerato come circostanza aggravante[11].

 

Rapporti con altri reati. La procedibilità a querela di parte.

L’ipotesi delittuosa di cui all’art. 642 c.p., si differenzia dal reato di truffa ex art. 640 del codice penale e costituisce un’ipotesi criminosa speciale rispetto alla stessa; nel reato di frode in assicurazione, infatti, sono presenti gli stessi elementi costitutivi caratterizzanti il delitto di truffa, tuttavia, inoltre, come elemento specializzante interviene il fine di tutela del patrimonio dell’assicuratore[12].

Rispetto alla procedibilità dell’azione penale, a differenza degli illeciti civile per cui è sufficiente la denuncia, per il reato di frode in assicurazione, la novella introdotta al secondo comma dell’art. 642 c.p. dall’art. 24 della legge 12 dicembre 2002 n. 273, secondo cui si procede <<a querela di parte>>, si riferisce ad entrambe le forme (semplice o aggravata) in cui il reato può consumarsi, rispettivamente previste dal I e dal II comma[13].

 

La clausola di chiusura del sistema: la salvaguardia del reato commesso all’estero.

Il Legislatore italiano, uniformandosi, nella parte speciale del Codice, con la disciplina ex art. 642, rispetto ai principi generali previsti agli artt. 7 e seguenti con le norme in materia di reato commesso all’estero, al comma III della fattispecie delittuosa in esame, ha sancito la cosiddetta clausola di chiusura del sistema.

Infatti, così è disciplinato: le disposizioni di cui al presente articolo (riferendosi ai sopra illustrati commi I e II), si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

In altri termini, l’assicurato, se per conseguire un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distruggedisperdedeteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione, od anche, per il predetto fine, cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro, risponderà, in virtù del principio di c.d. extraterritorialità della norma penale, per il reato di frode in assicurazione, anche se commesso oltre il territorio italiano, purché a danno di un assicuratore che operi nel medesimo territorio.

Bibliografia

Natalini, La nuova veste di un reato vecchio: truffa ai danni delle assicurazioni. Analisi degli elementi costitutivi della nuova fattispecie, in Dir. e Giust. 2003.

Fiandaca, Musco, Diritto penale Parte Speciale, Vol. II, Tomo II, I delitti contro il patrimonio, 2015.

Domenico Carcano, Manuale di diritto penale. Parte speciale, 2010.

Cass. Pen., Sez. II,  16 dicembre 2006, n. 41261.

Cass. Pen., Sez. II, 17 dicembre 2013 – 17 gennaio 2014, n. 1856.

Cass. Pen., Sez. II, 26 febbraio 2014 – 28, maggio 2014, n. 21816.

Cass. Pen., Sez. II, n. 24075 del 15 maggio 2017.

Cass. Pen.,Sez. I, n. 51360 del 12 novembre 2018.

Cass. Pen., Sez. II, n. 21816 del 28 maggio 2014.

Cass. Pen., Sez. II, 13 novembre 2003 n. 2506 dicembre 2013.

 

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[1] Cfr. Cass. Pen., Sez. II, 31 ottobre 2019, n. 44581. In tema di reati contro il patrimonio, la fattispecie prevista ex art. 642 c.p., costituisce una ipotesi speciale del delitto di truffa e non integra un reato proprio.

[2] Cfr. Cass. Pen., Sez. II,  16 dicembre 2006, n. 41261. Non risponde del reato di cui all’art. 642 c.p. il soggetto che utilizzi il certificato assicurativo di una vettura ed il relativo contrassegno, entrambi contraffatti, qualora non sussista un valido contratto assicurativo tra il soggetto agente e la Compagnia. (Ha peraltro precisato la Corte che anche le ulteriori fattispecie relative alle condotte di falso aventi ad oggetto la polizza assicurativa, la documentazione destinata alla sua stipulazione, la falsa denunzia di infortunio o la falsificazione degli elementi destinati a provare un sinistro — aggiunte dalla L. n. 273 del 2002 — presuppongono che tra le parti sussista, o sia sussistito, un rapporto contrattuale).

[3] Cfr. Natalini, La nuova veste di un reato vecchio: truffa ai danni delle assicurazioni. Analisi degli elementi costitutivi della nuova fattispecie, in Dir. e Giust. 2003, pag. 85.

[4] Cfr. Cass. Pen., Sez. II, 17 dicembre 2013 – 17 gennaio 2014, n. 1856.

[5] Cfr. Cass. Pen., Sez. II, 26 febbraio 2014 – 28 maggio 2014, n. 21816.

[6] Cfr. Fiandaca, Musco, Diritto penale Parte Speciale, Vol. II, Tomo II, I delitti contro il patrimonio, 2015, pag. 303. L’oggetto materiale della condotta è costituito da <<cose di proprietà del soggetto attivo>>, coperte ovviamente da un regolare e valido contratto di assicurazione. Il contratto di assicurazione viene per lo più considerato come un presupposto del reato, ma sembra più corretto ritenere che si tratti di una semplice qualifica dell’oggetto materiale di cui l’agente dovrà rappresentarsi l’esistenza. Il reato esula se la condotta ha ad oggetto una cosa altrui assicurata dall’agente. In simili ipotesi – in cui si fa rientrare anche la denuncia di cose appartenenti alla società per azioni da parte dell’amministratore delegato – si verte in materia di truffa, non già di frode in assicurazione.

[7] Cfr. Domenico Carcano, Manuale di diritto penale. Parte speciale, 2010, pag. 1124. In relazione, invece, alla fattispecie di mutilazione fraudolenta della propria persona, la condotta tipica può consistere, innanzitutto, negli atti con cui l’agente provochi a sé stesso una lesione personale, o con cui aggravi le conseguenze di una lesione personale prodotta da un infortunio. Per “infortunio” si intende l’evento dovuto ad una causa violenta ed esterna che provochi delle lesioni personali. Con l’espressione “lesione personale” si fa, altresì, riferimento a qualsiasi lesione dello stato psicosomatico di un individuo, la quale si concretizzi in una modificazione anatomica, oppure in una mera compromissione funzionale.

In questa prima ipotesi l’oggetto materiale del reato è rappresentato dalla persona dell’agente e l’evento naturalistico è costituito dalla procurata lesione personale o dal suo procurato aggravamento.

[8] Cfr., Fiandaca, Musco, cit. pag. 304, Ai sensi dell’ultimo periodo del secondo comma, il reato di frode nelle assicurazioni risulta aggravato qualora il colpevole realizzi effettivamente il proprio intento di conseguire, per sé o per altri, l’indennizzo di un’assicurazione o, comunque, un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione da lui stipulato.

[9] Cfr., Fiandaca, Musco, cit. pag. 304. La precedente formulazione normativa prevedeva la sola finalità di conseguire il prezzo dell’assicurazione (<<prezzo>>, ovviamente era inteso in senso atecnico, equivalente cioè ad indennità assicurativa”, poiché l’introduzione anche dalla finalità di conseguire indebitamente comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione serve ad eliminare pericolosi vuoti di tutela, come nel caso di chi ponga in essere una delle descritte condotte fraudolente non già per percepire direttamente un indennizzo assicurativo, bensì per pagare un premio minore.

[10]Cfr. Cass. Pen.,Sez. I, 12 novembre 2018, n. 51360. La competenza territoriale in relazione al reato di cui all’art. 642 cod. pen. si determina nel luogo in cui la richiesta di risarcimento, quale atto unilaterale recettizio, giunge a conoscenza dell’effettivo titolare del diritto patrimoniale compromesso e, quindi, presso la sede legale della compagnia assicuratrice, soggetto giuridico legittimato a disporre di tale diritto. (In motivazione, la Corte ha osservato che presso tale sede sono presenti gli organi o comparti della struttura societaria dotati di poteri valutativi e decisionali in merito all’oggetto della richiesta risarcitoria).

[11] Cfr. Cass. Pen., Sez. II, 28 maggio 2014, n. 21816. Ai fini della configurabilità del reato di frode in assicurazione, la nozione di “sinistro”, prevista dal secondo comma dell’art. 642 c.p. si riferisce non solo all’ipotesi dell’incidente stradale ma a qualsiasi evento pregiudizievole subito dal fruitore del contratto assicurativo, che fa sorgere in capo a questi il diritto di rivalsa o al risarcimento. (Fattispecie, nella quale l’imputato, regolarmente assicurato, aveva denunciato di aver subito la – in realtà mai accaduta – rapina di un’autovettura).

[12] Cfr. Cass. Pen., Sez. II, 13 novembre 2013- dicembre 2013, n. 2506. L’ipotesi delittuosa di cui all’art. 642 c.p., si differenzia da quella di cui all’art. 640 dello stesso codice; sotto il profilo soggettivo per il contenuto specifico del fine dell’ingiusto profitto che la connota: <<fine di conseguire…il prezzo di un’assicurazione contro infortuni>>, sotto il profilo oggettivo, per il contenuto, anch’esso specifico, dell’azione del soggetto attivo del reato: distruzione, dispersione, deterioramento od occultamento di cose proprie.

[13] Cfr. Cass. Pen., Sez. II, 15 maggio 2017, n. 24075. In tema delitto di denuncia di sinistro non accaduto punito dall’art. 642, comma secondo, cod. pen, il diritto di querela spetta sia alla Compagnia assicuratrice che gestisce il sinistro, sia a quella debitrice, perché entrambe, in quanto parti direttamente coinvolte, seppur con ruoli diversi, nella richiesta di risarcimento del danno, hanno interesse alla corretta gestione del sinistro e a non vedere depauperato il proprio patrimonio da false denunce.

Elaborato scientifico realizzato dal dott. Fabio Ucciero.

Avv. p. del Foro di Napoli Nord – Penalista.

Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” ex SUN Seconda Università degli Studi di Napoli – Anno Accademico 2015/16.

Tesi in Diritto Processuale Penale – Ch.ma Prof.sa Teresa Bene – dal Titolo La sospensione del procedimento con messa alla prova.

E’ autore/coautore di contributi in materia penale e processuale penale, su riviste e opere collettanee, fra cui da ultimo “Revenge Porn. La nuova frontiera del penale. – Diffusione Illecita di immagini o video sessualmente espliciti”.