L'esame d'avvocato

step by step

La nuova modalità di esame

Con Decreto-legge n. 100/2026 è stata introdotta una nuova modalità di svolgimento di esame di Avvocato, superando definitivamente la precarietà degli ultimi anni. La struttura dell’esame viene così stabilizzata:

– sessione unica: l’esame si svolgerà con cadenza annuale in un’unica sessione;tre prove complessive: l’articolazione prevede due prove scritte e una prova orale;
– modalità d’esame: le prove scritte si terranno rigorosamente in presenza; ai candidati sarà consentito esclusivamente l’ausilio dei codici annotati con la sola giurisprudenza.
Le prove scritte hanno ad oggetto la redazione di:
a) un parere motivato su una questione proposta in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo;
b) un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un caso pratico proposto in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo.
La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta e consiste in un colloquio avente ad oggetto:
a) la soluzione di un caso pratico che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo;
b) la risposta a tre quesiti: il primo in materia di diritto processuale, civile o penale, a scelta del candidato, il secondo in materia di diritto sostanziale, civile, penale o amministrativo, a scelta del candidato, e il terzo in materia di diritto costituzionale, commerciale, del lavoro, internazionale, dell’Unione Europea o tributario, a scelta del candidato;
c) un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forense.
Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente delle sottocommissioni d’esame dispone di dieci punti di merito e alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 18 punti per ciascuna prova scritta. Per la valutazione della prova orale ogni componente delle sottocommissioni d’esame dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle prove e di dieci punti di merito per ciascuno dei quesiti . Sono giudicati idonei i candidati che ottengono, nella prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a 90 punti e un punteggio non inferiore a 18 punti per ciascuna delle prove.

L’esame di avvocato dopo il Covid

Con D.L. N. 51/2023 è stata introdotta una nuova modalità di esame.

L’esame di Stato si articolerà in una prova scritta e in una prova orale.
La prova scritta consisterà in una redazione di un atto giudiziario, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto in materia scelta dal candidato tra il diritto, il diritto penale e il diritto amministrativo. Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno conseguito nella prova scritta un punteggio di almeno 18 punti.
La prova orale si articolerà in tre fasi:
a) esame e discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo.
b) discussione di brevi questioni che dimostrino le capacita’ argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a tre materie, di cui una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale penale;
c) dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato.
Saranno giudicati idonei i candidati che ottengono nella prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 105 punti e un punteggio non inferiore a 18 punti in ciascuna delle materie .

Introduzione all’esame d’avvocato

Concluso il periodo di tirocinio forense secondo le modalità indicate ed ottenuto il certificato di compiuta pratica da parte del Consiglio dell’Ordine competente, sarà possibile, per il praticante avvocato, iscriversi alla sessione annuale dell’esame di abilitazione alla professione forense, che consiste nello svolgimento di tre prove scritte ed una prova orale.
Al superamento di dette prove, l’aspirante legale conseguirà l’abilitazione per poter svolgere la professione e potrà iscriversi all’Albo degli Avvocati presso l’Ordine di riferimento.
Il bando relativo all’esame di stato, viene solitamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale qualche mese prima rispetto alla data fissata per le prove scritte.
Le domande di iscrizione vanno presentate entro il termine fissato nello stesso bando, in modalità esclusivamente telematica, accedendo al sito della propria Corte d’Appello di appartenenza , previa registrazione, al sito del Ministero della Giustizia e seguendo l’iter ivi predisposto.
L’esame d’avvocato è innanzitutto regolamentato dalla Legge professionale forense (Legge 247/2012, Titolo IV, Capo II, artt. 46 – 49). La disciplina ha tuttavia subito importanti modifiche per effetto del recente Decreto del Ministero della Giustizia n. 48 del 25 febbraio 2016, il quale, proprio in applicazione della Legge professionale, detta una regolamentazione piuttosto dettagliata per i vari passaggi in cui si articola l’esame: dalla presentazione della domanda, alle modalità di svolgimento delle prove scritte ed orali, tracciando persino i criteri di valutazione delle prove medesime.
Il presente Decreto, con le rilevanti novità che contempla, non ha trovato ancora applicazione per la sessione d’esame 2017 e 2018 (per cui sono valse le regole precedenti), in quanto la Legge n. 19/2017, di conversione del Decreto mille proroghe 2016, ne ha previsto il rinvio di due anni dall’entrata in vigore.

La vecchia modalità di esame: Le prove scritte

Le prove scritte si dipanano in tre giorni di esame, e sono: il primo giorno, il parere di diritto civile; il secondo giorno, quello di diritto penale; il terzo giorno si potrà scegliere tra l’atto giudiziario di diritto civile, penale e amministrativo.
Nei giorni in cui la prova di esame consisterà nella redazione del  parere  sarà possibile scegliere di svolgere una  tra due tracce assegnate.
La prova relativa alla redazione dei parere avrà una durata di sette ore; sono, invece, previste sei ore per l’atto giudiziario.
Ciascuna prova potrà avere un punteggio massimo di 50, e la singola sufficienza sarà raggiunta col punteggio di 30.
Per conseguire l’idoneità bisogna avere un punteggio complessivo di 90, con almeno due prove con punteggio pari o superiore a 30.

L’orale

Una volta superata la prova scritta, occorre procedere allo studio delle materie scelte per la prova orale. In particolare, l’esame orale consiste nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti:

diritto costituzionale
diritto civile
diritto commerciale
diritto del lavoro
diritto penale
diritto amministrativo
diritto tributario
diritto processuale civile
diritto processuale penale
diritto internazionale privato
diritto ecclesiastico
diritto comunitario

Insieme a quelle scelte, sarà materia obbligatoria del predetto esame orale Deontologia forense.
Anche in questo caso ogni singola materia prevede un punteggio massimo di 50 punti, e la singola sufficienza si raggiunge con 30.
Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno 5 prove.
Superato il punteggio complessivo di 400 tra orale e scritto, il candidato può ambire alla “Toga d’onore”.

L’esame di avvocato dopo la riforma

La struttura della prova scritta dell’esame d’avvocato rimane sempre identica. Sono previsti un parere di diritto civile, un parere di diritto penale e un atto giudiziario in diritto civile, penale o amministrativo. Con la riforma, in sede di esame è ammessa solamente la consultazione dei codici vigenti, che contengono esclusivamente i testi di legge. Non saranno quindi più ammessi i codici commentati con la giurisprudenza.
Il punteggio minimo per l’ammissione alla prova orale cambia. L’accesso alla prova orale si ottiene con il raggiungimento di 90 punti e con almeno 30 punti per ciascuna prova.

L’esame di avvocato durante il Covid:

L’Orale Rafforzato

Il decreto-legge  n. 31/2021, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha sostituito i tradizionali tre scritti con un’altra prova orale su una questione pratico-applicativa, dove il candidato è stato chiamato a fornire la soluzione di una vicenda che richiedeva padronanza di diritto sia sostanziale che processuale, in una materia scelta previamente dallo stesso candidato tra:

  • materia regolata dal codice civile;
  • materia regolata dal codice penale;
  • diritto amministrativo.

Il punteggio della prova era in trentesimi, pertanto per il superamento era necessario conseguire almeno il voto di 18/30.

Una volta superata questa prova, il candidato ha dovuto affrontare un secondo orale, simile a quello tradizionale, con l’unica differenza che è stato interrogato anche sulla materia non prescelta nel primo orale.

Nello specifico, se al primo orale il candidato ha scelto diritto civile, al secondo orale ha dovuto portare tra le altre materie  anche  diritto penale;  viceversa se al primo orale ha scelto diritto penale, al secondo orale ha dovuto portare anche diritto civile.

Chi ha scelto diritto amministrativo, invece, ha dovuto portare al secondo orale, tra le altre materie, sia diritto penale che diritto civile.

Esame d’avvocato, tracce e soluzioni degli esami precedenti: